Riforma degli enti locali

ABOLIZIONE DELLE PROVINCE, ACCORPAMENTO DEI COMUNI E RILANCIO DELLA FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE § 1. Per iniziare, si propone un referendum costituzionale per l’abolizione delle Province. § 2. L’art. 117, comma 2, lettera p)…

ABOLIZIONE DELLE PROVINCE, ACCORPAMENTO DEI COMUNI E RILANCIO DELLA FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE

§ 1. Per iniziare, si propone un referendum costituzionale per l’abolizione delle Province.

§ 2. L’art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione inserisce, fra le competenze statali esclusive, le funzioni fondamentali dei Comuni, che sono dettagliate con legge ordinaria all’art. 14, comma 27, del DL 78/10, convertito in Legge 122/10[1].

Lo stesso art. 14, al successivo comma 28, obbliga i Comuni sotto i 5.000 abitanti[2] [3] alla gestione di queste funzioni fondamentali[4] in forma associata, tramite una Unione di Comuni o una Convenzione.

Al 31/12/2019 i cittadini che vivono in Comuni sotto i 5.000 abitanti, e che pertanto fruiscono di queste gestioni associate forzose, sono almeno 9.796.853[5].

Diciamo “almeno” perché ai Comuni di maggiori dimensioni, ovviamente, nessuno vieta di costituire Unioni o Convenzioni con altri Enti obbligati o meno a compiere una scelta siffatta.

A questo riguardo, una prima proposta è portare questa soglia a 10.000 abitanti!

Aumentare a 10.000 abitanti questa soglia comporterebbe un allargamento della platea minima di cittadini coinvolti da tali gestioni associate forzose di ulteriori 8.379.117 unità, fino ad arrivare a un totale di 18.175.970, pari al 30,48 % dell’intera popolazione residente.

Per quanto riguarda le materie ex art. 117, comma 3 e 4 della Costituzione, ossia rispettivamente quelle a competenza concorrente ed esclusiva delle Regioni, l’art. 14, comma 30, del nostro DL 78/10 affida alle Regioni medesime il compito di individuare, previa concertazione con gli Enti Locali del loro territorio, gli Ambiti Territoriali Ottimali / Omogenei entro i quali i Comuni obbligati ad esercitare le proprie funzioni fondamentali in forma associata possono, di fatto, cercare sinergie[6].

Il seguente comma 31 individua in 10.000 abitanti[7] il limite demografico minimo delle Unioni/Convenzioni per la gestione obbligatoria delle funzioni fondamentali dei Comuni sotto i 5.000 abitanti[8].

A questo riguardo, la proposta “choc” è portare a 50.000 abitanti tale limite demografico minimo, fatte salve eccezioni debitamente motivate dalle Regioni interessate (su tutte, la possibilità che molti Comuni non tenuti all’accorpamento si rifiutino di “federarsi” con le realtà più piccole, impedendo a queste ultime il raggiungimento della soglia minima).

Eccetto la gestione associata delle funzioni fondamentali per gli Enti più piccoli, la Costituzione assegna alla competenza esclusiva delle Regioni il tema della fusione vera e propria fra Comuni: rafforzare le policies regionali in tale direzione sarebbe, in effetti, il naturale completamento della proposta.

§ 3. Formalmente l’articolo 108 del TUEL, che dà la possibilità agli Enti Locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di dotarsi di un Direttore Generale, è sempre in vigore. Tuttavia – ed è un tipico esempio di disfunzionalità del nostro processo legislativo – la norma è stata superata dall’art. 2, comma 186, della Legge 191/09[9]. A seguito di queste modifiche legislative solo i Comuni sopra i 100.000 abitanti possono dotarsi di una siffatta figura, la quale:

  • In teoria, dovrebbe essere portatrice nell’Amministrazione della mentalità economico-aziendale;
  • Nella pratica, non soggiace ad alcun requisito, se non il legame fiduciario col Sindaco nominante.

La proposta consiste nella reintroduzione obbligatoria della figura:

- Per Comuni di almeno 50.000 abitanti;

- Per le Unioni/Convenzioni fra Comuni contermini per la gestione delle funzioni fondamentali ex art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione[10].

La proposta prevede inoltre la creazione, per la figura del Direttore Generale, di un Albo analogo a quello dei Segretari[11], con dei requisiti per l’accesso al relativo corso-concorso fortemente incentrati su un background accademico e/o professionale di alto livello sulle materie economico-aziendali.

Trattasi di una proposta che, se da un lato aiuterebbe l’evoluzione in senso manageriale all’interno degli Enti Locali, dall’altro porterebbe, almeno nel breve termine, un aggravio di spesa:[1]  è bene perciò inquadrarla in un disegno più complesso di razionalizzazione della spesa medesima, che andiamo di seguito a delineare.

Considerazioni finali

La proposta, nel suo insieme, è animata dalla convinzione che, in un Ente Locale moderno, la specializzazione del lavoro richiesta sia molto difficile da conseguire, al di sotto di una determinata scala dimensionale.

Negare ad una proposta del genere la finalità di contenere la spesa pubblica, indubbiamente, suonerebbe ipocrita. Tuttavia, il suo scopo principale è proprio quello di andare incontro alle esigenze delle realtà periferiche del nostro Paese. La direzione di marcia sarebbe ancora più palese, e politicamente accettabile, se vi fosse il chiaro impegno politico ad investire parte dei risparmi ottenuti, assieme alle ormai mitologiche risorse del “recovery fund”, al fine di creare servizi per le realtà territoriali più svantaggiate: dalla navigazione in rete ad alta velocità a servizi integrati a domicilio (postali, bancari, anagrafici, consegna medicinali,..), specie per gli anziani.

A livello di architettura del sistema, l’idea che si immagina è quindi un’Italia composta:

- Di Regioni;

- Non più di Province;

- Di Comuni con una dimensione minima di 20–50.000 abitanti, sia per conseguire economie di scala e di specializzazione del lavoro, sia per avere più peso contrattuale nell’interfacciarsi direttamente con la Regione, in assenza della mediazione provinciale.


[1] Vedi nota 2.

[2] 3.000 abitanti, laddove appartengano o siano appartenute a Comunità Montane.

[3] Fanno eccezione il Comune di Campione d’Italia e i Comuni il cui territorio coincide con quello di un’isola.

[4] Tranne quella di cui alla lettera l), ossia “tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale”.

[5] Fonte sito www​.tuttitalia​.it

[6] A mero titolo d’esempio la Toscana, all’interno della Legge Regionale 68/11, individua 26 diversi Ambiti: dai 31.000 abitanti circa dell’Isola d’Elba ai 358.000 abitanti circa del capoluogo.

[7] Vedi nota 4.

[8] Vedi nota 4.

[9] Come modificata dall’art. 1, comma 1‑quater, lettera d) del DL 2/10, in seguito convertito con Legge 42/10.

[10]  a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

    b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

    c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

    d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

    e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

    f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

    g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, comma 4, della Costituzione;

    h)  edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

    i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

    l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.

    l‑bis) i servizi in materia statistica.

[11] IL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE

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ABOLIZIONE DELLE PROVINCE, ACCORPAMENTO DEI COMUNI E RILANCIO DELLA FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE § 1. Per iniziare, si propone un referendum costituzionale per l’abolizione delle Province. § 2. L’art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione inserisce, fra le competenze statali esclusive, le funzioni fondamentali dei Comuni, che sono dettagliate con legge ordinaria all’art. 14, comma…